Informazioni, testi e commenti. Versione estesa
Il Quesito refrendario di modifica della Costituzione
La Legge Nordio, testo, autori e fonti
Magistratura inquirente e giudicante/ Normativa attuale e cosa cambierebbe
Consiglio Superiore della Magistratura/ Normativa attuale e cosa cambierebbe
Le Ragioni del mio NO
Premesse importanti
La rigida separazione delle funzioni
La scomparsa dell’unico CSM
L’Alta Corte
Il Sorteggio
Coda
QUESTO IL QUESITO REFERENDARIO COSTITUZIONALE
che troveremo nella scheda del referendum costituzionale nei giorni 22 e 23 marzo 2026:
“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”.
Legge costituzionale costituita da otto articoli che possiamo leggere in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/30/25A05968/sg
approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 18 settembre 2025 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 ottobre 2025, in seconda votazione a maggioranza assoluta inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera
Il Disegno di Legge costituzionale Nordio è stato proposto all’esame del Parlamento dal governo e nel suo iter di approvazione ha visto la bocciatura di tutti gli emendamenti proposti dai parlamentari, sia di opposizione che di maggioranza. Quindi il testo approvato è di diretta emanazione dell’esecutivo.
MAGISTRATURA INQUIRENTE E GIUDICANTE / NORMATIVA ATTUALE
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 160/2006 modificato nel 2022) ha normato il possibile passaggio di funzioni in modo molto più restrittivo e preciso rispetto al passato:
Limite massimo: il cambio di funzioni è ora limitato a una sola volta nell’arco dell’intera carriera, anziché quattro volte come in passato.
Termine temporale: il passaggio è consentito solo entro i primi 10 anni dalla prima assegnazione.
Requisiti: è necessario aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione precedente.
Procedura: il cambio è subordinato alla partecipazione a un corso di formazione specifico e all’ottenimento di un giudizio di idoneità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), previo parere del Consiglio Giudiziario.
Divieto territoriale: il cambio non è permesso all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione in cui il magistrato prestava servizio.
Deroghe: una limitata possibilità di passaggio, per i soli pubblici ministeri che diventano giudici, è prevista per “meriti insigni” con almeno quindici anni di esercizio.
Questa stretta mira a una maggiore specializzazione e a una forma di separazione di fatto tra le funzioni, scoraggiando i passaggi frequenti tra accusa e giudizio.
Dati di analisi indicano che il passaggio da pubblico ministero (requirente) a giudice (giudicante) è storicamente molto basso, con percentuali inferiori all’1% (0,83 da PM a giudice e 0,21 da giudice a PM). La normativa in vigore ma soprattutto due sentenze recenti della Cassazione che hanno riconosciuto il carattere pienamente costituzionale della separazione delle funzioni dei magistrati, confermano senza ombra di dubbio che per raggiungere l’obiettivo della eliminazione dei passaggi di funzione non sarebbe stato necessario modificare la Costituzione.
MAGISTRATURA INQUIRENTE E GIUDICANTE / COSA CAMBIA LA LEGGE NORDIO
La riforma costituzionale elimina del tutto la possibilità di passaggio tra i due ruoli, introduce percorsi separati e impone la scelta tra giudice e pubblico ministero fin dall’ingresso in magistratura cioè dalla fase concorsuale. La separazione diventerebbe così strutturale e permanente e non più soltanto funzionale e reversibile come attualmente.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA/NORMATIVA ATTUALE
La separazione dei poteri all’interno dello stato moderno è pilastro irrinunciabile di una democrazia fondata sulla cittadinanza.
Art. 16 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 – “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.”
L’art 104 della Costituzione italiana al primo comma afferma che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”: nei quattro commi successivi e nell’articolo 105 la Costituzione realizza tale autonomia attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura.
La Costituzione della Repubblica Italiana prevede che il CSM sia organo di amministrazione della giurisdizione e di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati ordinari. Ha rilevanza costituzionale in quanto espressamente previsto dalla Costituzione che ne delinea la composizione (art. 104) e i compiti (art. 105). Esso adotta tutti i provvedimenti che incidono sullo status dei magistrati (dall’assunzione mediante concorso pubblico, alle procedure di assegnazione e trasferimento, alle promozioni fino alla cessazione dal servizio). Ha infine il compito di giudicare le condotte disciplinarmente rilevanti tenute dai magistrati. Quest’ultima competenza è normata dalla legge n. 195 del 1958.
La Costituzione prevede un Consiglio Superiore della Magistratura a composizione mista.
Ne fanno parte, come membri di diritto, il presidente della Repubblica, che lo presiede, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale presso la Cassazione. Accanto a loro siedono i componenti elettivi: una maggioranza di magistrati ordinari eletti dai colleghi, detti “membri togati”, e una minoranza di membri “laici”, cioè professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, eletti dal Parlamento in seduta comune.
Quindi la fonte che prevede l’elezione e l’equilibrio delle componenti è la Costituzione, mentre la procedura specifica per quanto riguarda la elezione dei membri non togati è disciplinata da leggi ordinarie. L’attuale legge ordinaria prevede che l’elezione in Parlamento avvenga a scrutinio segreto con una maggioranza qualificata: nei primi due scrutini servono i tre quinti dei componenti dell’assemblea, dal terzo scrutinio in poi i tre quinti dei votanti.
LA LEGGE NORDIO CAMBIA ARCHITETTURA DEL CSM SU TRE PIANI.
Il CSM unico verrebbe sostituito da due organi costituzionali separati, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Le funzioni disciplinari verrebbero sottratte a questi due Consigli e trasferite a un nuovo organismo autonomo, l’Alta Corte disciplinare.
Cambia il metodo di selezione dei componenti dei nuovi CSM:
i membri togati, che pesano per due terzi, non sarebbero più eletti dai colleghi, ma scelti tramite sorteggio, mentre per i membri laici, che pesano per un terzo, è previsto un sorteggio “temperato”, cioè a partire da liste predisposte dal Parlamento, secondo modalità che dovranno essere stabilite da una legge ordinaria. In parallelo verrebbe eliminata la possibilità di ricorrere in Cassazione contro le decisioni disciplinari, sostituita da un doppio grado di giudizio interno alla stessa Alta Corte.
Quest’ultima Alta Corte disciplinare è prevista composta da quindici membri. Tre sarebbero nominati direttamente dal presidente della Repubblica tra professori universitari e avvocati con lunga esperienza. Altri tre sarebbero estratti a sorte da un elenco di candidati qualificati formato dal Parlamento. I restanti nove sarebbero magistrati sorteggiati tra quelli con almeno vent’anni di servizio e con funzioni svolte in Cassazione o presso la procura generale della Cassazione. Il presidente dell’Alta Corte sarebbe scelto tra i membri laici (quindi non più il Presidente della Repubblica come per il CSM)
LE RAGIONI PER CUI VOTERO’ NO
PREMESSE IMPORTANTI
Prima Premessa, sullo spirito costituente in Parlamento
L’art 138 della Costituzione Italiana prevede una particolare procedura per la adozione delle leggi di modifica costituzionale e per questo la nostra Costituzione è definita “rigida”.
Ho criticato duramente nel metodo e nel merito la legge costituzionale di modifica del titolo V, inadeguata e approvata dalla maggioranza di centrosinistra nel 2001. Ho partecipato alla battaglia politica contro le modifiche costituzionali proposte dal secondo governo Berlusconi, ho avuto occasione di confrontarmi e discutere con molti sul tema: ritengo che le modifiche della Carta dovrebbero avvenire sempre con la maggioranza dei due terzi in un clima di consapevolezza costituente e non piegando la legge fondamentale della nazione alle logiche delle maggioranze contingenti.
Seconda Premessa, sullo spirito costituente ed il Governo
Se nessuna maggioranza dovrebbe mai intestarsi una qualunque riforma della Costituzione e portarla avanti (com’è ora accaduto) senza aprirsi a uno spirito di mediazione e compromesso con l’opposizione, tantomeno può farlo il governo nel rispetto pieno della separazione tra potere giudiziario e potere esecutivo e consapevoli della pericolosità di ogni pur minima commistione tra questi.
Piero Calamandrei alla Costituente disse che i banchi dell’aula riservati all’Esecutivo dovrebbero, quando si parla di Costituzione, restare addirittura eccezionalmente vuoti, dovendo l’iniziativa e il suo proseguimento essere (ma appunto con l’indicata predisposizione degli animi) esclusivamente parlamentari.
Nel caso del Disegno di Legge dell’esecutivo – Nordio siamo di fronte ad una cultura politica particolarmente lontana dallo spirito costituzionale repubblicano proprio perché consegna al governo l’intera responsabilità del testo costituzionale e lascia al parlamento solo il compito di bocciare gli emendamenti e licenziarlo a maggioranza semplice
Ultima premessa, sulla lunga crisi della politica italiana
Ritengo che trascinare temi come quello della struttura degli organi giurisdizionali davanti al giudizio popolare referendario monosillabico (SI e NO) sia l’ennesima prova della inadeguatezza dell’attuale ceto politico italiano.
Il Parlamento doveva fare il proprio lavoro e trovare su un tema di tale portata sistemica (il terzo pilastro istituzionale della democrazia italiana, la giustizia) una soluzione con “patriottismo costituzionale”. Al contrario, si è voluto lo scontro demagogico anche in presenza di soluzioni condivisibili e praticabili.
QUESTE PREMESSE SONO DA SOLE SUFFICIENTI A MOTIVARE IL NO A QUESTA PESANTE MODIFICA DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
LA RIGIDA SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI
Abbiamo già provato che se il punto essenziale della riforma fosse stato quello della separazione delle carriere non ci sarebbe stato bisogno di una legge costituzionale.
Personalmente credo che la normativa “Cartabia” abbia raggiunto vari obiettivi: prima di tutto rimarcare la distinzione e la coerenza delle due carriere, poi non impedire, a certe condizioni, un meditato passaggio tra le funzioni proprio per non impedire una contaminazione culturale che deve essere ribadita, sostenuta e formata durante l’intera carriera di pubblici ministeri e giudici.
Il tema della condivisione di una cultura della giurisdizione è serio e non vedo perché dovrebbero nutrirla solo i pubblici ministeri e non anche gli avvocati, come non vedo perché pubblici ministeri e magistrati giudicanti non dovrebbero avere una cultura dei diritti della difesa.
Tutti gli attori della vicenda processuale devono coltivare una cultura delle garanzie costituzionali.
Lo devono fare in un equilibrato ed attento confronto all’interno dell’ordine stesso, in nome di una cultura giuridica costituzionalmente coerente, autonoma e sottoposta solo alla legge.
Giustificare la distinzione strutturale non reversibile contro la distinzione funzionale, attraverso il presunto pericolo che la cultura “accusatoria e inquisitoria” trasmessa dai pubblici ministeri vada in qualche modo ad inquinare la distinzione di ruoli in sede processuale a svantaggio dei diritti della difesa, è semplicemente falso. Il pubblico ministero nel quadro costituzionale italiano non è un Pubblico Accusatore ma è la “Parte Pubblica” che ha, insieme al Giudice, il medesimo compito di amministrare la giustizia, reperire e valutare tutte le prove a carico e discarico dell’imputato in un consapevole equilibrio attento ai diritti del cittadino. Un pubblico ministero che non valutasse adeguatamente prove a discarico incorre in un reato penale, mentre un difensore può tacere su prove a carico del difeso sapendo di rischiare di incorrere nel reato di “infedele patrocinio”.
L’interesse di tutti i cittadini è che chi agisce nella giustizia italiana condivida una solida cultura “garantista” che ognuno di noi può esprimere in maniera chiara e semplice: sapendo che ogni giustizia umana è limitata e fallace preferisco sopportare un colpevole ingiustamente libero a un innocente ingiustamente colpito.
Questa cultura garantista non la si rafforza allontanando pubblico ministero e giudici e indebolendo la loro indipendenza dal potere politico.
LA SCOMPARSA DELL’UNICO CSM PER SOSTITUIRLO CON DUE ORGANI SEPARATI
Quindi qual’è il vero obiettivo di questa legge di modifica costituzionale? La modifica profonda del CSM come organo di governo della magistratura, la modifica dei criteri di selezione dei componenti dei nuovi organi di governo della magistratura e la sottrazione dei provvedimenti disciplinari ai CSM per dirottarli ad un terzo organo superiore. Quindi questo non è un referendum sulla separazione delle funzioni ma un referendum per introdurre una modifica strategica su come la nostra Costituzione tiene separati i poteri nello Stato.
L’introduzione di due CSM, nonostante la ribadita appartenenza di tutti i magistrati allo stesso ordine, separa in maniera drastica e conflittuale chi in realtà deve agire per lo stesso obiettivo, che è la giustizia in nome del popolo. Si possono ipotizzare motivazioni evidenti o nascoste per questa scelta, ma la prima conseguenza evidente è quella di un pubblico ministero meno partecipe alla responsabilità ed al tormento giudicante e una magistratura meno capace di una soggettività collettiva comune in nome della legge cui tutta è sottoposta.
E’ evidente l’indebolimento della capacità progettuale e strategica della componente “togata” dei magistrati, all’interno di un organismo che non è mai stato di auto – governo (non è composto solo da magistrati ) ma di governo in nome della legge (autonoma da ogni condizionamento politico ) e del popolo (rappresentato dalla componente “laica” scelta dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica) con cui concorre al bene della nazione.
Si parla spesso di scontro tra politica e magistratura e di pericolo di sottomissione della magistratura all’esecutivo. Sono due cose collegate ma diverse.
Se guardiamo fuori dall’Italia la sottomissione ed il controllo della magistratura da parte del potere politico è quanto accade in tutte le autocrazie ed è il primo obiettivo quando si vuole attaccare un sistema democratico. Gli esempi sono numerosi ed anche in Europa, culla della cultura dello stato di diritto e della separazione dei poteri, abbiamo assistito ed assistiamo agli sbandamenti autocratici di ex – paesi del blocco sovietico proprio in merito al controllo della magistratura da parte dell’esecutivo.
La sottomissione della magistratura all’esecutivo per l’Italia è il ritorno al regime fascista.
Non è necessario aggiungere commenti.
Lo scontro tra politica e magistratura in Italia ha assunto però forme diverse e talvolta trasversali. L’attuale ministro Nordio, in una dichiarazione in sede parlamentare, si è rivolto all’opposizione facendogli notare che da questa legge deriverebbero vantaggi che ogni parte politica potrà apprezzare quando sarà al governo, ammettendo così che la riforma è un tentativo di cambiare il rapporto tra i poteri dello stato al servizio di un disegno di radicale rafforzamento del ceto politico. In realtà questo scontro politica – magistratura è la conseguenza di una irrisolta crisi della politica italiana che dura da oltre un trentennio. Proprio tale inadeguatezza spinge spesso la politica ad esigere una magistratura accondiscendente e altrettanto spesso la porta ad addossare alla Costituzione lacune, problemi e incapacità proprie.
L’ALTA CORTE DISCIPLINARE
La legge Nordio toglie ai due CSM la funzione di organi disciplinari nei confronti dei magistrati e trasferisce tali competenze ad un terzo organo superiore. Le competenze oggi gestite coerentemente all’interno dell’unico CSM saranno quindi smembrate da tre organi. Sottolineiamo che dell’Alta Corte ignora la tanto reclamata separazione delle funzioni componendo un organo con magistrati inquirenti e giudicanti e istituisce per via costituzionale una specie molto particolare di tribunale speciale costituzionalmente vietato all’art 102. Inoltre, ogni appello disciplinare tornerà all’interno della stessa Alta Corte e dei suoi componenti facendo di questi una vera e propria super – magistratura.
LEGGE COSTITUZIONALE E LEGGI ORDINARIE
Il testo costituzionale ha al proprio interno necessari rinvii al completamento normativo che dovrà avvenire attraverso leggi ordinarie. Leggi ordinarie che sappiamo avere un iter di approvazione ben diverso da quello delle leggi costituzionali ed alla portata delle temporanee maggioranze.
Nel caso della Legge Nordio, colpisce la differenza tra la procedura per individuare la componente togata e quella prevista per permettere al Parlamento di individuare la propria componenete “laica”.
I “rappresentanti” dei magistrati vengono individuati con un “sorteggio assoluto”, perdendo qualsiasi carattere di “rappresentanti” titolari di un vero e proprio “mandato” da realizzare in scienza e coscienza, mentre la procedura per individuare la componente parlamentare prevede un “sorteggio ponderato” da precisare con legge ordinaria.
Oggi la legge ordinaria che norma la procedura per scegliere i componenti “laici” prevede che vengano sempre eletti con maggioranze qualificate e quindi a seguito di un dialogo tra maggioranza ed opposizione. Se il referendum non ferma la modifica costituzionale, che sappiamo scritta dal governo e approvata bocciando tutti gli emendamenti ed a maggioranza semplice, pare coerente pensare che la legge ordinaria che disciplinerà la procedura di individuazione della componente parlamentare prevederà la maggioranza semplice, cioè sarà esclusivamente riservata alla parte che governa. Fino a quando il dialogo tra maggioranza e opposizione è garantito, anzi necessario, siamo nell’ambito dell’azione del potere legislativo e la componente “laica” rappresenta il Parlamento nella sua interezza, quando tale equilibrio venisse compromesso a favore della sola maggioranza, questa, non solo non rappresenterebbe il Parlamento, ma con evidenza consegnerebbe all’esecutivo un pesante strumento di condizionamento dell’organo di governo della magistratura minacciando definitivamente la necessaria separazione tra i poteri: quel governo che si è sostanzialmente sostituita al Parlamento ed ha riscritto la Costituzione sarebbe infine in grado di raggiungere il proprio obiettivo e condizionare la magistratura.
HANNO SCELTO (O SORTEGGIATO?) IL SORTEGGIO
L’introduzione del sorteggio nelle procedure di selezione degli appartenenti ad un organo “di valenza costituzionale” è passaggio storico.
Come si possono decidere i componenti di un organo? Nomina, elezione, sorteggio.
Ognuna di queste procedure può avvenire introducendo criteri e condizioni particolari, ma al fondo “la nomina” esprime la volontà di un soggetto monocratico più o meno condizionato, “l’elezione” affida “ai più” la scelta facendo esprimere a maggioranza un soggetto plurale, mentre “il sorteggio”, assoluto o temperato (da una platea indifferenziata o da una platea “selezionata”) si affida al caso. La nomina privilegia la volontà, la fonte più propriamente cristiana della decisione, l’elezione punta sulla razionalità (filosofica) condivisa “dai più” (le maggioranze) mentre la Legge Nordio “ha scelto” (avrà mica sorteggiato) la somma virtù del caso. Hanno deciso, come più volte dichiarato dal ministro Nordio, di denunciare il carattere pericoloso e negativo della scelta condivisa “dai più, altrimenti chiamata elezione. La procedura elettiva sarebbe metodo preda di correnti, particolarismi e influenze negative di parte, partitismo. Valutazioni non dissimili sono state sostenute in altri drammatici passaggi storici italiani in cui si è proclamato che non potesse esistere unità nella diversità, che le differenze distruggono gli organi e i soggetti collettivi, che i parlamenti sono il dominio degli interessi particolari, quindi vanno chiusi. Pessima cultura antidemocratica, incapace di valorizzare le diversità, che osteggia o odia i conflitti regolati e condivisi.
Ma questo non basta. Ci tocca giustificare come mai non possono essere sottoposti al caso assoluto i parlamentari; per loro vale il rispetto della rappresentanza, conta il ruolo dei partiti, dei gruppi, la distinzione tra maggioranza ed opposizione, e il caso viene “temperato” da un primo processo di valutazione e scelta. Tutto questo non vale per i magistrati, indegni o incapaci di gestire correttamente strumenti di rappresentanza e forme trasparenti di mandato. Quindi mentre vediamo il parallelo sorteggio parlamentare temperato dalla corretta azione dei gruppi, dei partiti e delle loro strategie, dall’altra parte c’è il sorteggio cieco dei magistrati non temperato dall’azione di gruppi, culture e strategie perché incapaci di evitare “inquinamenti correntizzi”, cioè di valorizzare il pluralismo.
Il caso, qui e in altre situazioni, è in primo luogo strumento ostruzionistico, introdotto per ostacolare consapevolezza collettiva, strategia e competenza. Il sorteggio è stato strumento utile nei comuni medioevali dove la platea dei cittadini coinvolti era ristretta e all’interno di questa si voleva evitare il “crescere” di qualcuno che poteva insidiare le oligarchie: sorteggio e dopo sei mesi alternanza. E’ imbarazzante vedere applicato a un organismo costituzionale una delle ultime battaglie populiste “trasversali”, il sorteggio tra coloro che anonimamente sono uno e valgono uno, che esprime il massimo di disperazione perché non crede più alla scelta motivata ed al progetto razionale. Populismo “disperato” che ormai ammorba le culture politiche italiane e che trova in questa proposta una clamorosa realizzazione.
CODA
In questa coda non cambiamo metodo.
Riflettiamo sempre su fatti, scritti e dichiarazioni pubbliche che meritano attenzione e valutazione e rimaniamo concentrati sulla struttura della giustizia e sui suoi rapporti col potere politico.
L’imprudente Ministro Tajani ha informato tutti che dopo la Legge Nordio è intenzione del governo sottrarre la polizia giudiziaria dalla disponibilità della magistratura.
Quindi sappiamo dalle sue parole che il prossimo passo è la modifica dell’articolo 9 della Costituzione.
Sottrarre Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza dal rapporto con la magistratura e portare inchieste e attività investigative sotto il controllo rispettivamente del ministro della difesa, del ministro dell’interno e delle Finanze, cioè dell’Esecutivo. La seconda tappa di un progetto lucido per scardinare l’equilibrio tra i poteri dello Stato e sottrarre il governo dalla sovranità della legge davanti alla quale siamo tutti uguali.
Non un timore esagerato per lo stato di diritto garantito dalla superiorità della legge o un eccesso di complottismo.
E’ un progetto lucido e riconoscibile che i cittadini italiani chiamati ad esercitare la propria sovranità il 22 e 23 marzo possono fermare o approvare.
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